Al primo cavaliere

Da Maestro Luthor

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    Cavaliere del verbo

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    Mio signore,
    nonostante gli ultimi avvenimenti abbiano richiesto tutte le vostre energie mi permetto di inviarvi una possibile idea riguardo quanto avevamo discusso nel nostro ultimo incontro.
    sebbene attualmente abbiate altri problemi di cui occuparvi spero che queste parole possano assistervi nel futuro.

    Maestro Luthor

    De creatione et administratione Margini



    Visti gli ultimi sconvolgimenti che si sono verificati sul confine Nord dei sette regni e che hanno reso necessaria una pesante mobilitazione di uomini per riportare la pace, rotta dall’invasione dei bruti.
    Vista la situazione della barriera e della Confraternita giurata dei guardiani della notte a lungo ignorata e lasciata a sé stessa dalla corona Reale.
    Vista la necessità di garantire sicurezza, pace e stabilità agli abitanti di tutte le regioni dei sette regni.
    Visto lo stato di abbandono e inutilizzo in cui versa il Dono ed in Nuovo Dono di Brandon, il quale sfruttamento a sostegno della confraternita dei Guardiani della notte non si è mai concretizzato in una realtà forte e stabile, abitata ed occupata.

    In Nome di Sua Maestrà Rhaegar I Targaryen, Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, Lord dei sette regni e protettore del Reame, principe di Roccia del Drago e di Sala dell’estate
    Il Primo cavaliere del Re,
    Lord Lionel Buckwell, signore delle Antlers ed Egida di Approdo del Re
    Promulga quanto segue:



    1. Che i territori del Dono vengano divisi equamente in tre zone, ognuna di essa posta sotto l’influenza di una delle tre principali fortezze della Barriera Ovvero la torre delle Ombre, Il Castello nero e il Forte orientale ma che essi rimangano comunque sotto vincolo di Sudditanza speciale alla confraternita dei Guardiani della Notte, nella figura del Suo Lord Comandante, riconosciuto dalla Corona Reale.

    2. Che tali zone, da oggi rinominate come Marche del Nord vengano poste sotto il controllo di 3 Feudatari militari speciali, i quali prenderanno da oggi il nome di Margravi e che godranno di speciali concessioni amministrative all’interno dei loro territori.

    3. Il titolo di Margravio è di natura Non ereditaria, soggetta a possibili revoche da Parte della Corona reale dietro indicazione del Lord Comandante dei Guardiani della notte e previa indagine. Essa è considerata superiore al titolo di Cavaliere con terre ed inferiore a quello di Lord, pur godendo di privilegi particolari. Nonostante il titolo sia di natura Non ereditaria è autorizzato il passaggio del titolo all’interno della stessa famiglia, attraverso il membro, maschile o femminile, ritenuto più idoneo a rivestire la carica.

    4. Le marche ed i Margravi godono dei seguenti diritti speciali: esenzione del pagamento di tasse od oneri alla corona ed al protettore del Nord. Pagamento di un’unica tassa alla confraternita dei guardiani della notte, sotto forma di denaro o pagamenti in natura. Esenzione da convocazione armata in caso di conflitti, interni ed esterni che non riguardano il confine Nord dei sette regni. Pace reale all’interno dei suddetti territori, ovvero l’impossibilità di muovere guerra a signori confinanti o altri, ad eccezione del popolo dei bruti, sempre e solo per autodifesa tranne che quando richiesto dal Lord Comandante della confraternita dei Guardiani della Notte.

    5. Possibilità di modulare il libertà le tasse alle proprie regione, sempre in misura giusta e senza andare in contrasto con altri punti di questo decreto e con l’obbligo di trasmettere tali variazioni alla Corona.

    6. Diritto di emanare nuove leggi speciali, dalla durata limitata e massima di 5 o 10 anni al fine di favorire lo sviluppo delle marche, purché queste leggi non siano contrarie alle leggi del reame.

    7. Ai margravi vengono aggiunti i seguenti doveri: dovere di vigilanza costante sul territorio a loro assegnato, dovere di eseguire costante manutenzione delle strade del regno e di aiutare i guardiani della notte nella manutenzione della Barriera, in particolare muovendosi per ripristinare le fortezze abbandonate della barriera e per insediarci nuove forze.





    8. Sia Inoltre reso noto al popolo dei sette regni quanto segue:





    9. A tutti i cittadini che desidereranno recarsi a colonizzare le nuove marche saranno concessi i seguenti privilegi: esenzione dal pagamento delle tasse reali per tutte le famiglie per 10 anni, esenzione dal pagamento delle tasse reali per tutte le donne nubili e gli uomini celibi per cinque anni, ampliabili a 10 in caso di matrimonio entro cinque anni dal trasferimento. Concessione fondiaria di campi e terreni a titolo gratuito a tutti coloro che ne faranno richiesta, in misura uguale per ogni famiglia o richiedente. Riduzione del 30% delle tasse locali per 5 anni

    10. Esenzione dalla leva militare per 15 anni e riduzione delle tasse sul commercio pari al 30% oltre all’azzeramento delle tasse sull’acquisto di bestiame e granaglie da importare nelle marche.
      Gratuità della caccia, pesca e raccolta di legna presso la corona per 10 anni, fermo restando un pagamento in beni, pari al 10% delle carni e della legna raccolti, alla confraternita dei Guardiani della Notte e la possibilità per il margravio di sospendere tali pratiche per favorire o incentivare la riproduzione della selvaggina e il rimboscamento.

    11. A tutti coloro che si sono macchiati di crimini contro il patrimonio, abbiano pagamenti arretrati con gli esattori o si siano macchiati di crimini minori che comportino l’incarcerazione viene concessa l’amnistia generale a patto che si trasferiscano nella marca e ci rimangano per almeno 20 anni, servendo la comunica e senza commettere reato alcuno, pena la morte.

    12. Terminati i periodi di riduzioni indicati sopra si dà notizia che, per tutte le famiglie nelle quali almeno un membro per generazione deciderà di prestare servizio presso i guardiani della notte sarà garantita una riduzione del 15% sulla tassazione. Tale misura, atta a garantire una difesa solida e duratura ai Sette regni sarà ritenuta valida e applicabile nel caso l’arruolamento avvenga entro il venticinquesimo anno di vita.




    Per grazia di sua Maestà e del suo consiglio questo decreto viene promulgato in data xx dell’anno xxx



    Lettera inviata dopo il tentato sacco di approdo, verso il 15 gennaio, consegnata tramite messo
    Aeryx
     
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